mercoledì 2 aprile 2014

intestazione di sentenza ex art. 281 sexies cpc






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice unico dott. Gigi Omar Modica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. _________ del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 201 e vertente tra:

-Attore/i
contro


-Convenuto/i


dandone pubblica lettura all’udienza del .2014.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

******


P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
  1. Condanna a rifondere le spese legali in favore del , spese liquidate in € ,00, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Palermo, all’udienza del .2014.
La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale d’udienza redatto in pari data.
                                                                                     Il Giudice
                                                                                _______________
                                                                                      Gigi Omar Modica



intestazione di sentenza


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE  II CIVILE
in persona del Giudice unico dott. Gigi Omar Modica , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. ___________del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 20______ e vertente tra:
-       Attore/i
CONTRO
-    Convenuto /i

       Esposizione delle posizioni delle parti e dello svolgimento del processo


All’udienza del _________ le parti precisavano le proprie conclusioni come in atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. .

Motivi della decisione



P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo , .2014.

                                                                                   Il Giudice
                                                                            dr. Gigi Omar Modica 

verbale di conferimento incarico al c.t.u.


                                                                           N. _________/______ R. G.          
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Seconda Civile
                                       Verbale di conferimento di incarico al C.T.U.
All'udienza del  ___/___/2014, nel procedimento avente il N.R.G. __________/201____ davanti al giudice istruttore Gigi Omar Modica, sono presenti
per l'attore:
per il convenuto:
i quali nominano propri consulenti di parte:

E' altresì presente il nominato C.T.U.                                                       che dichiara di accettare l'incarico e di non essere in alcuna delle situazioni di incapacità/incompatibilità previste dalla legge. Il C.T.U.  presta, quindi, il giuramento rispondendo “lo giuro” alla seguente formula di rito ex art. 193 c.p.c.: “Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità”.
Allo stesso vengono sottoposti i quesiti di seguito formulati:
Dica il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i rispettivi consulenti,

                                                                                                                                    
                                                                     (cfr. ordinanza del _________  ) ”.
Il C.T.U.  fissa, quindi, l'inizio delle operazioni peritali per il giorno  ____/____/2014, alle ore                presso lo studio sito in                                                                                         , tel.                               /presso i luoghi per cui è causa.
***
Il giudice, dato atto di quanto sopra, conformemente a quanto richiesto dal C.T.U., dispone che:
-                    a) il consulente trasmetta via email la relazione alle parti costituite entro il termine del                                                                                   (primo termine);                                                                                                                                          
-                    b) che le parti trasmettano, a pena di decadenza, via email al C.T.U. le proprie osservazioni sulla relazione entro il successivo e finale termine di 20 giorni (secondo termine; a tutela dei principi del contraddittorio e della celerità del procedimento, non saranno prese in considerazione osservazioni alla C.T.U. formulate in momenti successivi);
-                    c) che il C.T.U. depositi in cancelleria (ed invii all'indirizzo email gmodica3@gmail.com, in formato Word e senza allegati) la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse entro il termine successivo di 20 giorni (terzo termine);
-                    d) che le parti depositino, infine, (ed inviino all'indirizzo email summenzionato) eventuali osservazioni all'elaborato finale del C.T.U. entro il termine successivo di 15 giorni [ quarto termine; in questa sede le parti dovranno limitarsi a controreplicare alle valutazioni rese dal C.T.U. in risposta alle loro osservazioni; non saranno valutate, quindi, osservazioni di parte all'elaborato tecnico del C.T.U.  che potevano essere mosse nel termine surriferito di cui alla lettera b)];
avverte le difese che, per esigenze di celerità del procedimento ed al fine di consentire un sano contraddittorio delle parti tutte e, soprattutto, del C.T.U. sulle osservazioni mosse all'elaborato di quest’ultimo, non saranno prese in considerazione osservazioni alla relazione del consulente tecnico d’ufficio che potevano essere formulate nel termine di 20 giorni sopra indicato alla lettera b) (secondo termine) e che, invece, sono state avanzate dopo il deposito della relazione finale (non consentendo, così, al perito d’ufficio di replicare alle stesse); in altre parole il termine sopra indicato alla lettera d) (terzo termine) servirà solo per i rilievi da muovere alle considerazioni formulate dal perito d'ufficio in risposta alle osservazioni di parte e non anche per sollevare (in prima battuta) critiche alla relazione tecnica che potevano essere avanzate nel termine di cui alla lettera b) (secondo termine);
assegna al C.T.U. un fondo spese di € _______,00, ponendolo provvisoriamente a carico di                                                                                ;
autorizza le parti al ritiro dei fascicoli da consegnare al C.T.U. e quest’ultimo ad usare il mezzo proprio per gli spostamenti, ad acquisire, presso strutture pubbliche e private, documentazione utile all'espletamento dell'incarico affidatogli, a chiedere chiarimenti alle parti e a prelevare i fascicoli del procedimento;
autorizza le parti che non vi abbiano provveduto alla odierna udienza a nominare i propri consulenti tecnici sino al termine fissato per l'inizio delle operazioni peritali;
rinvia la causa all'udienza del ____/___/2014, ore          .
                      Il C.T.U.                                                                                       Il Giudice
             __________________                                                            ________________    
              per ritiro produzioni                                                         Gigi Omar Modica                                                                                                               


lunedì 31 marzo 2014

link ai documenti e sentenze

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rinvio causa per la precisazione delle conclusioni

N.R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del .2014;
considerata la causa matura per la decisione;
visto l'art. 187 c.p.c.;
P.Q.M.
1) rigetta tutte le richieste istruttorie delle parti (in quanto superflue, non necessarie o irrilevanti) e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del .2014, ore ;
2) invita le parti ad:
a) inviare tutti gli scritti difensivi già depositati (senza i documenti e gli allegati), in formato Word, all’indirizzo email gmodica3@gmail.com (avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento);
b) depositarne una copia cartacea in più per il giudice (raccogliendo le suddette copie degli scritti difensivi tutti – senza allegati - in un apposito sotto fascicolo con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”);
3) evidenzia che:
a) la parte che voglia proporre una ragionevole soluzione conciliativa della lite (rinunciando, pertanto, a parte delle proprie pretese iniziali) potrà in qualsiasi momento avanzare istanza di anticipazione della udienza (istanza che dovrà essere corredata dalla proposta conciliativa redatta per iscritto e, preferibilmente, scambiata con la controparte) al fine di ottenere l’intervento del giudice a fini conciliativi;
la disponibilità ad equilibrate soluzioni transattive sarà tenuta in considerazione da questo giudice in sede di liquidazione delle spese legali nell’ambito della valutazione della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96, III comma, cpc;
b) questo giudice presterà solerte applicazione agli articoli 91 e 116 cpc, ai sensi dei quali “se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che”, pur vittoriosa, “ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” e “il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo”;
4) dispone che i difensori, a beneficio di tutti i soggetti processuali (anche degli eventuali gradi successivi), mettano ordine ai propri fascicoli di parte:
a) riportando (o spillando) l'indice dei documenti, come disposto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., sulla copertina del fascicolo di parte (o, se si opta per un foglio a parte, collazionando quest’ultimo quale prima pagina del fascicolo di parte) ed, in caso di produzione di documenti in corso di causa, aggiornando il superiore indice;
b) spillando i documenti di parte al relativo fascicolo, avendo cura di numerarli e, meglio, individuarli con appositi post-it (sì da renderli facilmente riconoscibili);
5) invita, infine:
a) i difensori ad evidenziare (ad es., con evidenziatore giallo, ma si tratta solo di un suggerimento), le parti dei documenti (specie se si tratta di documenti lunghi o redatti a mano) citate nelle memorie o negli atti introduttivi;
b) l'attore o il ricorrente, quale soggetto che ha assunto l'iniziativa giudiziaria, a produrre all’udienza summenzionata (ed inviare all'indirizzo email sopracitato) un foglio contenente l’intestazione della sentenza e l’indicazione in maniera completa dei dati relativi alle singole parti (nome, data di nascita e codice fiscale delle parti, nomi dei difensori, elezioni di domicilio etc.; il suddetto modello di intestazione della sentenza è reperibile su gigiomarmodica.blogspot.it).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Palermo, .2014.
                                                                          Il Giudice

                                                                     Gigi Omar Modica 



venerdì 24 gennaio 2014

Benvenuti nella bacheca virtuale del dott. Gigi Omar Modica

  Essendo la porta del mio ufficio non sufficientemente ampia da ospitare gli avvisi e le indicazioni agli utenti del servizio Giustizia, ho pensato di utilizzare, a scopo informativo, la rete.
  Penso si tratti di uno strumento molto utile, per tutti, me compreso.
  Quindi, buona lettura ed attendo suggerimenti di qualsiasi tipo, purchè siano volti a migliorare l'efficienza e la qualità del servizio che mi onoro di adempiere.
 dott. Gigi Omar Modica