N.R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
sciogliendo la riserva
assunta all'udienza del .2014;
considerata la causa
matura per la decisione;
visto l'art. 187 c.p.c.;
P.Q.M.
1)
rigetta tutte le richieste istruttorie delle parti (in quanto
superflue, non necessarie o irrilevanti) e rinvia per la precisazione
delle conclusioni all'udienza del .2014, ore ;
2) invita
le parti ad:
a)
inviare
tutti gli scritti difensivi già depositati (senza i documenti e gli
allegati), in
formato
Word,
all’indirizzo email
gmodica3@gmail.com
(avendo
cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del
procedimento);
b)
depositarne una copia cartacea in più per il giudice
(raccogliendo le suddette copie degli scritti difensivi tutti –
senza allegati - in un apposito sotto fascicolo con scritto “Copie
degli atti di parte per il giudice”);
3) evidenzia
che:
a) la parte che voglia
proporre una ragionevole soluzione conciliativa della lite
(rinunciando, pertanto, a parte delle proprie pretese iniziali) potrà
in qualsiasi momento avanzare istanza di anticipazione della
udienza (istanza che dovrà essere corredata dalla proposta
conciliativa redatta per iscritto e, preferibilmente, scambiata con
la controparte) al fine di ottenere l’intervento del giudice a fini
conciliativi;
la disponibilità ad
equilibrate soluzioni transattive sarà tenuta in
considerazione da questo giudice in sede di liquidazione delle spese
legali nell’ambito della valutazione della condotta processuale
delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96, III comma, cpc;
b) questo
giudice presterà solerte applicazione agli articoli 91 e 116 cpc,
ai sensi dei quali “se il giudice accoglie la domanda in misura
non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la
parte che”, pur vittoriosa, “ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della proposta” e “il
giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel
processo”;
4) dispone
che i difensori, a beneficio di tutti i soggetti processuali
(anche degli eventuali gradi successivi), mettano ordine ai propri
fascicoli di parte:
a)
riportando (o spillando) l'indice dei documenti, come
disposto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., sulla copertina
del fascicolo di parte (o, se si opta per un foglio a parte,
collazionando quest’ultimo quale prima pagina del fascicolo di
parte) ed, in caso di produzione di documenti in corso di causa,
aggiornando il superiore indice;
b)
spillando i documenti di parte al relativo fascicolo, avendo cura
di numerarli e, meglio, individuarli con appositi post-it
(sì da renderli facilmente riconoscibili);
5) invita,
infine:
a) i
difensori ad evidenziare (ad es., con evidenziatore giallo, ma
si tratta solo di un suggerimento), le parti dei documenti (specie
se si tratta di documenti lunghi o redatti a mano) citate nelle
memorie o negli atti introduttivi;
b) l'attore
o il ricorrente, quale soggetto che ha assunto l'iniziativa
giudiziaria, a produrre all’udienza summenzionata (ed inviare
all'indirizzo email sopracitato) un foglio contenente
l’intestazione della sentenza e l’indicazione in
maniera completa dei dati relativi alle singole parti (nome,
data di nascita e codice fiscale delle parti, nomi dei difensori,
elezioni di domicilio etc.; il suddetto modello di intestazione della
sentenza è reperibile su gigiomarmodica.blogspot.it).
Manda alla cancelleria
per le comunicazioni alle parti.
Palermo, .2014.
Il Giudice
Gigi
Omar Modica
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