lunedì 31 marzo 2014

rinvio causa per la precisazione delle conclusioni

N.R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del .2014;
considerata la causa matura per la decisione;
visto l'art. 187 c.p.c.;
P.Q.M.
1) rigetta tutte le richieste istruttorie delle parti (in quanto superflue, non necessarie o irrilevanti) e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del .2014, ore ;
2) invita le parti ad:
a) inviare tutti gli scritti difensivi già depositati (senza i documenti e gli allegati), in formato Word, all’indirizzo email gmodica3@gmail.com (avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento);
b) depositarne una copia cartacea in più per il giudice (raccogliendo le suddette copie degli scritti difensivi tutti – senza allegati - in un apposito sotto fascicolo con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”);
3) evidenzia che:
a) la parte che voglia proporre una ragionevole soluzione conciliativa della lite (rinunciando, pertanto, a parte delle proprie pretese iniziali) potrà in qualsiasi momento avanzare istanza di anticipazione della udienza (istanza che dovrà essere corredata dalla proposta conciliativa redatta per iscritto e, preferibilmente, scambiata con la controparte) al fine di ottenere l’intervento del giudice a fini conciliativi;
la disponibilità ad equilibrate soluzioni transattive sarà tenuta in considerazione da questo giudice in sede di liquidazione delle spese legali nell’ambito della valutazione della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96, III comma, cpc;
b) questo giudice presterà solerte applicazione agli articoli 91 e 116 cpc, ai sensi dei quali “se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che”, pur vittoriosa, “ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” e “il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo”;
4) dispone che i difensori, a beneficio di tutti i soggetti processuali (anche degli eventuali gradi successivi), mettano ordine ai propri fascicoli di parte:
a) riportando (o spillando) l'indice dei documenti, come disposto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., sulla copertina del fascicolo di parte (o, se si opta per un foglio a parte, collazionando quest’ultimo quale prima pagina del fascicolo di parte) ed, in caso di produzione di documenti in corso di causa, aggiornando il superiore indice;
b) spillando i documenti di parte al relativo fascicolo, avendo cura di numerarli e, meglio, individuarli con appositi post-it (sì da renderli facilmente riconoscibili);
5) invita, infine:
a) i difensori ad evidenziare (ad es., con evidenziatore giallo, ma si tratta solo di un suggerimento), le parti dei documenti (specie se si tratta di documenti lunghi o redatti a mano) citate nelle memorie o negli atti introduttivi;
b) l'attore o il ricorrente, quale soggetto che ha assunto l'iniziativa giudiziaria, a produrre all’udienza summenzionata (ed inviare all'indirizzo email sopracitato) un foglio contenente l’intestazione della sentenza e l’indicazione in maniera completa dei dati relativi alle singole parti (nome, data di nascita e codice fiscale delle parti, nomi dei difensori, elezioni di domicilio etc.; il suddetto modello di intestazione della sentenza è reperibile su gigiomarmodica.blogspot.it).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Palermo, .2014.
                                                                          Il Giudice

                                                                     Gigi Omar Modica 



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