martedì 29 aprile 2014

ordinanza di mutamento di rito (con ordine di rilascio)

N. RG. __________/2014
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del / /2014;
esaminati gli atti e letti gli scritti difensivi;
rilevato che la parte intimata, opponendosi alla convalida, ha contestato quanto dedotto dall’intimante, sollevando eccezioni, però, non fondate su prova scritta;
che inoltre, tenuto conto delle contestazioni dell’intimata, non si ravvisano, ex art. 665 c.p.c., gravi motivi ostativi all’emissione della ordinanza di rilascio;
visti gli artt. 426, 665, 667 c.p.c., nonché primo e quarto comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4/3/2010, N. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
P.Q.M.
ordina il rilascio, entro la data del / /2014, dell’immobile locato di cui all’intimazione di sfratto (immobile sito a _________________________________________________________), con riserva delle eccezioni del convenuto;
dispone la trasformazione del rito ed, al fine di consentire l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e di rispettare il termine di tre mesi di cui all’art. 6, comma I, del D. Lgs. sopra citato, fissa per la verifica degli esiti del suddetto procedimento e per il merito l’udienza del / /201 , h. , concedendo termine per l’integrazione degli atti in cancelleria mediante il deposito di memorie e documenti fino a 30 giorni prima per parte ricorrente e fino a 10 giorni prima per parte resistente;
invita le parti, al solo ed esclusivo fine di a) evitare lo smarrimento di atti (n. 2 e 3), b) agevolare (e velocizzare) la lettura e la consultazione degli scritti difensivi e dei loro allegati (n. 1, 2, 3, 5 e 6), c) concentrare l'attenzione del giudicante sulle parti e gli argomenti veramente rilevanti e centrali (n. 5), a:
  1. numerare le pagine dei propri scritti, specificando nell’intestazione, in maniera chiara, la parte nell’interesse della quale l’atto viene depositato;
  2. riportare (o spillare) l'indice dei documenti, come disposto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., sulla copertina del fascicolo di parte (o, se si opti per un foglio a parte, collazionare quest’ultimo quale prima pagina del fascicolo di parte) ed, in caso di produzione di documenti in corso di causa, aggiornare il superiore indice;
  3. spillare i documenti di parte al relativo fascicolo, avendo cura di numerarli e, meglio, individuarli con appositi post-it (sì da renderli facilmente riconoscibili);
  4. evidenziare (ad es. con evidenziatore giallo) le parti dei documenti (specie se si tratta di documenti corposi o redatti a mano) citate nelle memorie o negli atti introduttivi;
  5. inviare, infine, gli scritti difensivi già depositati o da depositare (citazione, comparsa di costituzione, comparse conclusionali etc; non occorrono i documenti o gli allegati), in formato Word, all’indirizzo email gmodica3@gmail.com;
  6. depositare dei sopracitati scritti difensivi una copia in più destinata al giudice, raccogliendo le suddette copie in un apposito sotto fascicolo (basterà un qualunque foglio protocollo) con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo, / /2014.
                                                               Il giudice
_____________
                                                           Gigi Omar Modica











Fissazione interrogatorio libero delle parti/proposta conciliativa del giudice

N.R.G. ____________/20____
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Fissazione interrogatorio libero delle parti
***
Il Giudice,
sentite le parti all'udienza del __/__/2014;
rilevata l'opportunità e l'utilità per le parti tutte di una soluzione transattiva della causa, attesi la disponibilità manifestata in tal senso da , la natura ed il valore della causa, il tipo di questioni oggetto di contestazione ed, infine, l'impossibilità (visti, ex plurimis, la data di instaurazione dell’odierno procedimento e la necessità di dare priorità alle cause ultra triennali) di una pronuncia definitiva di questo giudice per una data, al netto dei tempi occorrenti per l'eventuale istruttoria, anteriore al giugno/luglio 2015;
richiamati gli art. 91 e 116 c.p.c., a mente dei quali “se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che”, pur vittoriosa, “ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” (art. 91 c.p.c.) e “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno nel corso del loro interrogatorio non formale [….…..] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” (art. 116 c.p.c);
rilevato che la disponibilità della parte a ragionevoli soluzioni transattive sarà valutata da questo giudice nell’ambito della valutazione probatoria della condotta processuale delle parti ai sensi dell’anzidetto art. 116 c.p.c. (“il giudice può desumere argomenti di prova [….…..] , in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” , art. 116 c.p.c);
visti gli artt. 91, 116, 117 e 183, IX comma, 185 e 185 bis c.p.c.;
P.Q.M.
dispone, sia a fini conciliativi che probatori, l'interrogatorio libero delle parti, fissando all'uopo l'udienza del __/__/2014, ore __,__;
propone alle parti - a mero scopo conciliativo, anche per considerazioni che esulano dalle questioni strettamente giuridiche oggetto di causa e senza, pertanto, che ciò rappresenti alcuna anticipazione di giudizio, il quale potrà, quindi, in caso di prosecuzione del processo, orientarsi anche in direzione contraria a quella qui sottoposta all'approvazione delle parti (cfr. art. 185 bis c.p.c.) - la soluzione transattiva della causa nei seguenti termini:
il convenuto verserà all’attore ,00 € a soddisfacimento di tutte le pretese avanzate con la presente causa;
spese legali compensate tra le parti.

invita le parti ad indicare (con nota da inviare a controparte almeno tre giorni prima dell'udienza) le condizioni alle quali si è disposti a transigere la causa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Palermo, __/__/2014.
Il Giudice
_______________
Gigi Omar Modica


rinvio per precisazione delle conclusioni

N.R.G. __________/20_____
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

sentite le parti all'udienza del __/__/2014;
vista la richiesta delle stesse;
P.Q.M.
1) rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del ___/___/2014, ore __,__ ;
2) invita le parti ad:
a) inviare tutti gli scritti difensivi già depositati (senza i documenti e gli allegati), in formato Word, all’indirizzo email gmodica3@gmail.com (avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento);
b) depositarne una copia cartacea in più per il giudice (raccogliendo le suddette copie degli scritti difensivi tutti – senza allegati - in un apposito sotto fascicolo con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”);
3) dispone che i difensori, a beneficio di tutti i soggetti processuali (anche degli eventuali gradi successivi), mettano ordine ai propri fascicoli di parte:
a) riportando (o spillando) l'indice dei documenti, come disposto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., sulla copertina del fascicolo di parte (o, se si opta per un foglio a parte, collazionando quest’ultimo quale prima pagina del fascicolo di parte) ed, in caso di produzione di documenti in corso di causa, aggiornando il superiore indice;
b) spillando i documenti di parte al relativo fascicolo, avendo cura di numerarli e, meglio, individuarli con appositi post-it (sì da renderli facilmente riconoscibili);
4) invita, infine:
a) i difensori ad evidenziare (ad es., con evidenziatore giallo, ma si tratta solo di un suggerimento), le parti dei documenti (specie se si tratta di documenti lunghi o redatti a mano) citate nelle memorie o negli atti introduttivi;
b) l'attore, quale soggetto che ha assunto l'iniziativa giudiziaria, a produrre all’udienza summenzionata (ed inviare all'indirizzo email sopracitato) un foglio contenente l’intestazione della sentenza e l’indicazione in maniera completa dei dati relativi alle singole parti (nome, data di nascita e codice fiscale delle parti, nomi dei difensori, elezioni di domicilio etc.; il suddetto modello di intestazione della sentenza ed il presente modello di provvedimento sono reperibili su gigiomarmodica.blogspot.it).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Palermo, __/__/2014.
Il Giudice
Gigi Omar Modica


giovedì 24 aprile 2014

fissazione interrogatorio libero delle parti

N.R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Fissazione interrogatorio libero delle parti
***
Il Giudice,
sentite le parti all'udienza del .2014;
rilevata l'opportunità e l'utilità per le parti tutte di una soluzione transattiva della causa, attesi la disponibilità manifestata in tal senso da , la natura ed il valore della causa, il tipo di questioni oggetto di contestazione ed, infine, l'impossibilità (visti, ex plurimis, la data di instaurazione dell’odierno procedimento e la necessità di dare priorità alle cause ultra triennali) di una pronuncia definitiva di questo giudice per una data, al netto dei tempi occorrenti per l'eventuale istruttoria, anteriore al giugno/luglio 2015;
richiamati gli art. 91 e 116 c.p.c., a mente dei quali “se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che”, pur vittoriosa, “ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” (art. 91 c.p.c.) e “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno nel corso del loro interrogatorio non formale [….…..] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” (art. 116 c.p.c);
rilevato che la disponibilità della parte a ragionevoli soluzioni transattive sarà valutata da questo giudice nell’ambito della valutazione probatoria della condotta processuale delle parti ai sensi dell’anzidetto art. 116 c.p.c. (“il giudice può desumere argomenti di prova [….…..] , in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” , art. 116 c.p.c);
visti gli artt. 91, 116, 117 e 183, IX comma, c.p.c.;
P.Q.M.
dispone, sia a fini conciliativi che probatori, l'interrogatorio libero delle parti, fissando all'uopo l'udienza del .2014, ore ;
propone alle parti - a mero scopo conciliativo, anche per considerazioni che esulano dalle questioni strettamente giuridiche oggetto di causa e senza, pertanto, che ciò rappresenti alcuna anticipazione di giudizio, il quale potrà, quindi, in caso di prosecuzione del processo, orientarsi anche in direzione contraria a quella qui sottoposta all'approvazione delle parti - la soluzione transattiva della causa nei seguenti termini:
a) il convenuto verserà all’attore ,00 € a soddisfacimento di tutte le pretese avanzate con la presente causa;
spese legali compensate tra le parti.

b) invita le parti ad indicare (con nota da inviare a controparte almeno tre giorni prima dell'udienza) le condizioni alle quali si è disposti a transigere la causa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Palermo, .2014.
                                                                             Il Giudice
                                                                      _______________
Gigi Omar Modica


lunedì 21 aprile 2014

concessione termini ex art. 183, VI comma, cpc

N. R. G.

TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda Sezione Civile


Il Giudice Dott. Gigi Omar Modica,

sentite le parti all'udienza del   /     /2014, vista la richiesta di concessione dei termini di cui all’art. 183, co. VI, nn. 1,2,3, c.p.c., assegna alle stesse i suddetti termini perentori e rinvia per i provvedimenti conseguenti all’udienza del    /        /2014.
A questo riguardo, dispone:
che la cd. terza memoria istruttoria potrà essere utilizzata anche al fine di replicare in ordine alla rilevanza ed ammissibilità delle prove ex adverso articolate;
a beneficio di tutti i soggetti processuali (anche degli eventuali gradi successivi), al fine di evitare lo smarrimento di atti e di agevolare (e velocizzare) la lettura e la consultazione delle memorie istruttorie e dei loro allegati, invita i difensori a:
  1. mettere ordine ai propri fascicoli di parte:
a) numerando le pagine e specificando nell’intestazione, in maniera chiara, se si tratta di prima, seconda o terza memoria istruttoria e la parte nell’interesse della quale l’atto viene depositato (indicazioni, queste, da estendere a tutti gli scritti difensivi);
b) riportando (o spillando) l'indice dei documenti, come disposto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., sulla copertina del fascicolo di parte (o, se si opta per un foglio a parte, collazionare quest’ultimo quale prima pagina del fascicolo di parte) ed, in caso di produzione di documenti in corso di causa, aggiornando il superiore indice;
c) spillando i documenti di parte al relativo fascicolo, avendo cura di numerarli e, meglio, individuarli con appositi post-it (sì da renderli facilmente riconoscibili);
  1. sottolineare (ad es. con evidenziatore giallo) le parti dei documenti (specie se si tratta di documenti corposi o redatti a mano) citate nelle memorie o negli atti introduttivi;
  2. in mancanza di modifiche alle conclusioni contenute negli atti introduttivi, non riportare nuovamente le stesse (sarà sufficiente il mero richiamo alle conclusioni già formulate);
  3. non ripetere pedissequamente i contenuti degli atti introduttivi ove non strettamente essenziali alle precisazioni delle domande o alle richieste istruttorie;
  4. inviare le memorie istruttorie (e gli scritti difensivi già depositati o da depositare: atti introduttivi, comparse conclusionali etc; si prega di non inviare i documenti e gli allegati), in formato Word, all’indirizzo email gmodica3@gmail.com, avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento;
  5. depositare, infine, dei sopracitati scritti difensivi una copia in più destinata al giudice, raccogliendo le suddette copie in un apposito sotto fascicolo (basterà un qualunque foglio protocollo) con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”.
Un modello di ordinanza ex art. 183, VI comma, c.p.c. è consultabile su gigiomarmodica.blogspot.it
    Il Giudice
_______________
                      Gigi Omar Modica



[il presente foglio costituisce parte integrante del verbale di udienza -relativo al procedimento sopra indicato - cui viene materialmente collazionato]

concessione termini ex art. 190 cpc

N. R. G.
TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice,
sentite le parti all'udienza del / /2014, vista la richiesta di concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. a seguito della precisazione delle conclusioni, trattiene la causa in decisione ed assegna alle parti i suddetti termini.
A questo riguardo, nell'ottica della collaborazione fra tutti i soggetti processuali, al solo ed esclusivo fine di:
  1. agevolare (e velocizzare) la lettura e la consultazione degli scritti difensivi tutti (atti introduttivi, memorie istruttorie e relativi allegati, comparse conclusionali), specie nei (spesso corposi) fascicoli ultra triennali, a beneficio non solo di questo giudice, ma anche degli organi decidenti dei gradi superiori e delle parti tutte (1, 2, 3 e 4);
  2. evitare lo smarrimento di atti (5);
  3. concentrare l'attenzione del giudicante sulle parti e gli argomenti veramente rilevanti e centrali (n. 6);
invita le parti ad:
  1. inviare le comparse conclusionali e di replica (e gli scritti difensivi già depositati: atti introduttivi, memorie istruttorie etc; si prega di non inviare i documenti e gli allegati), in formato Word, all’indirizzo email gmodica3@gmail.com, avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento;
  2. inviare all’indirizzo email summenzionato una nota, in formato Word, con la sintesi (in terza persona, del tipo “l’attore o il convenuto espone/va/rappresenta/va che etc. etc. .…”) degli elementi di fatto e di diritto rappresentati nelle comparse conclusionali e di replica (o che, comunque, siano stati ritualmente addotti nel corso del giudizio a sostegno delle proprie tesi difensive); l'attore, quale soggetto che ha assunto l'iniziativa giudiziaria, compilerà altresì il modello di intestazione della sentenza reperibile su gigiomarmodica.blogspot.it, indicando in maniera completa i dati relativi alle singole parti (nome, data di nascita e codice fiscale delle parti, nomi dei difensori, elezioni di domicilio etc.);
  3. depositare dei sopracitati scritti difensivi una copia in più destinata al giudice, raccogliendo le suddette copie in un apposito sotto fascicolo (basterà un qualunque foglio protocollo) con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”;
  4. numerare le pagine e specificare nell’intestazione, in maniera chiara, se si tratta di comparsa conclusionale o di comparsa di replica e la parte nell’interesse della quale l’atto viene depositato;
  5. mettere ordine al proprio fascicolo, a) riportando (o spillando) l'indice dei documenti, come disposto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., sulla copertina del fascicolo di parte (o, se si opta per un foglio a parte, collazionando quest’ultimo quale prima pagina del fascicolo di parte) ed, in caso di produzione di documenti in corso di causa, aggiornando il superiore indice; b) spillando i documenti di parte al relativo fascicolo, avendo cura di numerarli e, meglio, individuarli con appositi post-it (sì da renderli facilmente riconoscibili);
  6. sottolineare (ad es., ma si tratta solo di un suggerimento, con evidenziatore giallo) le parti dei documenti (specie se si tratta di documenti lunghi o redatti a mano) citate nelle memorie o negli atti introduttivi.
Un modello di ordinanza ex art. 190 c.p.c. è consultabile su gigiomarmodica.blogspot.it
             Il Giudice
____________________

     Gigi Omar Modica



[il presente foglio costituisce parte integrante del verbale di udienza -relativo al procedimento sopra indicato - cui viene materialmente collazionato]

modello di intestazione di ordinanza cautelare

N.R.G.



TRIBUNALE DI PALERMO 
Seconda Sezione Civile

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del        /       /2014,
il dott. Modica Gigi Omar, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare svoltosi
TRA
;
  • ricorrente/i
E
;
E
;
E
;
  • resistente/i

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PALERMO, in persona del giudice designato, dott. Gigi Omar Modica , pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe,
-
  • condanna parte            al rimborso in favore di parte                delle spese di lite liquidate in complessivi € ,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
         Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Palermo, __/__/2014
                 Il giudice
                    ________________
                    Gigi Omar Modica