N.R.G.
____________/20____
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA
SEZIONE CIVILE
***
Fissazione
interrogatorio libero delle parti
***
Il Giudice,
sentite le parti all'udienza del
__/__/2014;
rilevata l'opportunità e l'utilità per
le parti tutte di una soluzione transattiva della causa,
attesi la disponibilità manifestata in tal senso da
, la natura ed il valore della causa, il tipo di questioni
oggetto di contestazione ed, infine, l'impossibilità (visti, ex
plurimis, la data di instaurazione dell’odierno procedimento e
la necessità di dare priorità alle cause ultra triennali) di una
pronuncia definitiva di questo giudice per una data, al netto dei
tempi occorrenti per l'eventuale istruttoria, anteriore al
giugno/luglio 2015;
richiamati gli
art. 91 e 116 c.p.c., a mente dei quali “se il giudice accoglie
la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta
conciliativa, condanna la parte che”, pur vittoriosa, “ha
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle
spese del processo maturate dopo la formulazione
della proposta” (art. 91 c.p.c.) e “il giudice può
desumere argomenti di prova dalle risposte che
le parti gli danno nel corso del loro interrogatorio non formale”
[….…..] e, in generale, dal contegno delle parti stesse
nel processo” (art. 116 c.p.c);
rilevato che la
disponibilità della parte a ragionevoli soluzioni transattive sarà
valutata da questo giudice nell’ambito della valutazione probatoria
della condotta processuale delle parti ai sensi dell’anzidetto art.
116 c.p.c. (“il giudice può desumere argomenti di prova [….…..]
, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”
, art. 116 c.p.c);
visti gli artt.
91, 116, 117 e 183, IX comma, 185 e 185 bis c.p.c.;
P.Q.M.
dispone,
sia a fini conciliativi che probatori, l'interrogatorio libero
delle parti, fissando all'uopo l'udienza del __/__/2014, ore
__,__;
propone alle parti
- a mero scopo conciliativo, anche per considerazioni che esulano
dalle questioni strettamente giuridiche oggetto di causa e senza,
pertanto, che ciò rappresenti alcuna anticipazione di giudizio, il
quale potrà, quindi, in caso di prosecuzione del processo,
orientarsi anche in direzione contraria a quella qui sottoposta
all'approvazione delle parti (cfr. art. 185 bis c.p.c.) - la
soluzione transattiva della causa nei seguenti termini:
il convenuto
verserà all’attore ,00 € a soddisfacimento di tutte le pretese
avanzate con la presente causa;
spese legali
compensate tra le parti.
invita le parti ad
indicare (con nota da inviare a controparte almeno tre giorni prima
dell'udienza) le condizioni alle quali si è disposti a transigere la
causa.
Manda alla cancelleria per le
comunicazioni.
Palermo, __/__/2014.
Il
Giudice
_______________
Gigi Omar Modica
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