giovedì 24 aprile 2014

fissazione interrogatorio libero delle parti

N.R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Fissazione interrogatorio libero delle parti
***
Il Giudice,
sentite le parti all'udienza del .2014;
rilevata l'opportunità e l'utilità per le parti tutte di una soluzione transattiva della causa, attesi la disponibilità manifestata in tal senso da , la natura ed il valore della causa, il tipo di questioni oggetto di contestazione ed, infine, l'impossibilità (visti, ex plurimis, la data di instaurazione dell’odierno procedimento e la necessità di dare priorità alle cause ultra triennali) di una pronuncia definitiva di questo giudice per una data, al netto dei tempi occorrenti per l'eventuale istruttoria, anteriore al giugno/luglio 2015;
richiamati gli art. 91 e 116 c.p.c., a mente dei quali “se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che”, pur vittoriosa, “ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta” (art. 91 c.p.c.) e “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno nel corso del loro interrogatorio non formale [….…..] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” (art. 116 c.p.c);
rilevato che la disponibilità della parte a ragionevoli soluzioni transattive sarà valutata da questo giudice nell’ambito della valutazione probatoria della condotta processuale delle parti ai sensi dell’anzidetto art. 116 c.p.c. (“il giudice può desumere argomenti di prova [….…..] , in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” , art. 116 c.p.c);
visti gli artt. 91, 116, 117 e 183, IX comma, c.p.c.;
P.Q.M.
dispone, sia a fini conciliativi che probatori, l'interrogatorio libero delle parti, fissando all'uopo l'udienza del .2014, ore ;
propone alle parti - a mero scopo conciliativo, anche per considerazioni che esulano dalle questioni strettamente giuridiche oggetto di causa e senza, pertanto, che ciò rappresenti alcuna anticipazione di giudizio, il quale potrà, quindi, in caso di prosecuzione del processo, orientarsi anche in direzione contraria a quella qui sottoposta all'approvazione delle parti - la soluzione transattiva della causa nei seguenti termini:
a) il convenuto verserà all’attore ,00 € a soddisfacimento di tutte le pretese avanzate con la presente causa;
spese legali compensate tra le parti.

b) invita le parti ad indicare (con nota da inviare a controparte almeno tre giorni prima dell'udienza) le condizioni alle quali si è disposti a transigere la causa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Palermo, .2014.
                                                                             Il Giudice
                                                                      _______________
Gigi Omar Modica


Nessun commento:

Posta un commento