martedì 29 aprile 2014

ordinanza di mutamento di rito (con ordine di rilascio)

N. RG. __________/2014
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del / /2014;
esaminati gli atti e letti gli scritti difensivi;
rilevato che la parte intimata, opponendosi alla convalida, ha contestato quanto dedotto dall’intimante, sollevando eccezioni, però, non fondate su prova scritta;
che inoltre, tenuto conto delle contestazioni dell’intimata, non si ravvisano, ex art. 665 c.p.c., gravi motivi ostativi all’emissione della ordinanza di rilascio;
visti gli artt. 426, 665, 667 c.p.c., nonché primo e quarto comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4/3/2010, N. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
P.Q.M.
ordina il rilascio, entro la data del / /2014, dell’immobile locato di cui all’intimazione di sfratto (immobile sito a _________________________________________________________), con riserva delle eccezioni del convenuto;
dispone la trasformazione del rito ed, al fine di consentire l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e di rispettare il termine di tre mesi di cui all’art. 6, comma I, del D. Lgs. sopra citato, fissa per la verifica degli esiti del suddetto procedimento e per il merito l’udienza del / /201 , h. , concedendo termine per l’integrazione degli atti in cancelleria mediante il deposito di memorie e documenti fino a 30 giorni prima per parte ricorrente e fino a 10 giorni prima per parte resistente;
invita le parti, al solo ed esclusivo fine di a) evitare lo smarrimento di atti (n. 2 e 3), b) agevolare (e velocizzare) la lettura e la consultazione degli scritti difensivi e dei loro allegati (n. 1, 2, 3, 5 e 6), c) concentrare l'attenzione del giudicante sulle parti e gli argomenti veramente rilevanti e centrali (n. 5), a:
  1. numerare le pagine dei propri scritti, specificando nell’intestazione, in maniera chiara, la parte nell’interesse della quale l’atto viene depositato;
  2. riportare (o spillare) l'indice dei documenti, come disposto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., sulla copertina del fascicolo di parte (o, se si opti per un foglio a parte, collazionare quest’ultimo quale prima pagina del fascicolo di parte) ed, in caso di produzione di documenti in corso di causa, aggiornare il superiore indice;
  3. spillare i documenti di parte al relativo fascicolo, avendo cura di numerarli e, meglio, individuarli con appositi post-it (sì da renderli facilmente riconoscibili);
  4. evidenziare (ad es. con evidenziatore giallo) le parti dei documenti (specie se si tratta di documenti corposi o redatti a mano) citate nelle memorie o negli atti introduttivi;
  5. inviare, infine, gli scritti difensivi già depositati o da depositare (citazione, comparsa di costituzione, comparse conclusionali etc; non occorrono i documenti o gli allegati), in formato Word, all’indirizzo email gmodica3@gmail.com;
  6. depositare dei sopracitati scritti difensivi una copia in più destinata al giudice, raccogliendo le suddette copie in un apposito sotto fascicolo (basterà un qualunque foglio protocollo) con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo, / /2014.
                                                               Il giudice
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                                                           Gigi Omar Modica











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